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In questo periodo di grande incertezza la nostra categoria sta avendo l’ occasione di partecipare attivamente al rilancio del settore edile. La tematica risulta complessa e piena di insidie. Molto spesso ci siamo trovati a rispondere a domande di chi era interessato ad effettuare lavori di miglioramento energetico delle proprie abitazioni. Il procedimento prevede numerose figure professionali e padronanza delle tematiche tecniche e normative. Cerchiamo di fare chiarezza su chi può accedere a tali misure. La prerogativa di questi interventi deve essere il superamento di due classi energetiche, attestata dal noto A.P.E. (Attestazione di Prestazione Energetica). Questo, però, non è l’unico vincolo che impone la normativa. Infatti, i soggetti che hanno diritto a questi interventi devono prima di tutto effettuare degli interventi congiunti che garantiscano il superamento delle due classi. Per essere più chiari riportiamo una delle risposte della Agenzia delle Entrate.
D. Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%?
Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Questo fa capire come un edificio unifamiliare (ad esempio una villetta con ingresso indipendente) può effettuare la sostituzione della vecchia caldaia, e di conseguenza gli infissi come intervento aggiuntivo. Più complesso è il caso di un condominio. Infatti una singola unità immobiliare di un edificio plurifamiliare non potrebbe accedere al Superbonus cambiando autonomamente il generatore di calore autonomo. Il condominio, d’altro canto, può accedere alle detrazioni fiscale solo se effettua lavori trainanti, come la sostituzione di impianto di riscaldamento invernale centralizzato e/o l’installazione di un cappotto termico. Solo in quel caso le unità immobiliari possono procedere alla sostituzione degli infissi e richiedere il relativo bonus. Nel caso in cui il condominio non disponga di un sistema centralizzato, si potrà far ricorso solo al cappotto termico, quando possibile, come lavoro trainante e congiuntamente effettuare i lavori trainati come la sostituzione degli infissi o altri interventi trainati.
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